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Avvisi

Avviso: Acconti Irpef

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Secondo acconto imposte 2017 alla cassa

E’ in scadenza giovedì 30 novembre 2017 il termine per il versamento della seconda o unica rata degli accontiIrpef, Ires, Irap, oltre che di molte altre imposte.

L’appuntamento alla cassa è per tutti i contribuenti: persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires.

Infatti, il secondo acconto delle imposte 2017 riguarda tutte le imposte dirette, come, per esempio,Irpef, cedolare secca, Irap e addizionali per le persone fisiche (titolari o meno di partita Iva) e di Ires e Irap per le società di capitali.

Il secondoacconto delle imposte è dovuto datutti quei contribuenti che, nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto, risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro. Nel caso in cui l’importo dovuto sia complessivamente inferiore a 257,52 euro, l’acconto può essere versato completamente a novembre, in una unica soluzione.

Modalità di versamento

Riguardo la modalità di versamento, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello F24; vi sono, però, differenze circa le procedure di presentazione dello stesso: nel caso di soggetti titolari di partita Iva è obbligatorio avvalersi della procedura telematica, utilizzando diversi codici tributo.

Metodo di calcolo

Per il calcolo della somma da versare, occorre fare riferimento sia alla tipologia dell’imposta sia al tipo di contribuente. Una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, come è accaduto in occasione del pagamento della prima rata.

Si può scegliere alternativamente, per ciascun tipo di imposta/contributo il metodo storico o il metodo previsionale. È il contribuente che deve scegliere la metodologia di calcolo che preferisce per determinare l’ammontare del secondo acconto: entrambi i metodi sono liberamente ammessi.

Metodo storico

Il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Con tale metodo, infatti, l’acconto è determinato in base all’importo indicato:

  • al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi (PF o SC);
  • al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello Redditi.

Metodo previsionale

Alternativamente al metodo storico, si può scegliere quello previsionale, secondo cui il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti.

Con tale metodo è possibile versare in misura inferiore rispetto a quanto dovuto con il calcolo del metodo storico, se si presume, nell’anno in corso, un reddito inferiore a quello relativo all’anno precedente.

In questo caso è necessario:

  • determinare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali dell’anno precedente a quello in corso;
  • versare la percentuale minima prevista per l’acconto. Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno. La verifica deve essere effettuata in sede di determinazione del saldo dell’anno in corso, ossia per il 2017 la verifica dovrà essere fatta a giugno 2018.

Per tali ragioni, l’utilizzo del metodo previsionale deve essere attentamente valutato dal contribuente, perchè qualora la previsione su cui viene effettuato il calcolo si rilevasse errata, si andrebbe in contro alla sanzione imposta dall’Agenzia delle Entrate per insufficiente versamento (30%), anche se resta ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l’errato versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso

News

Fringe benefits ai dipendenti

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In questo articolo:

  • Auto e motoveicoli concessi ad uso promiscuo
  • Deducibilità
  • Tabelle ACI
  • Immobili in locazione, uso o comodato
  • Idonea documentazione per i fringe benefit
  • I buoni pasto
  • Caratteristiche dei buoni pasto
  • La gestione dei buoni pasto
  • Trattamento fiscale Il fringe benefit costituisce lo strumento principale a disposizione dei datori di lavoro per realizzare il c.d. welfare aziendale incentivando la produttività e aumentando il benessere dei lavoratori.Dal 9 settembre 2017 sono entrate in vigore alcune novità per quanto concerne i buoni pasto; in particolare il D.M. n. 122 del 7 giugno 2017, fornisce le istruzioni operative per una corretta gestione e fruizione degli stessi.
  • In particolare i buoni:
  • L’erogazione dei fringe benefit coinvolge il datore di lavoro o committente che eroga il compenso in natura, e il soggetto percettore che effettua la prestazione lavorativa.
  • Il fringe benefit rappresenta un tipo di integrazione retributiva accessoria corrisposta ai lavoratori dipendenti e riportata nella busta paga, in aggiunta alla retribuzione mensile. Costituiscono, ad esempio, fringe benefit tra i più comunemente erogati ai dipendenti, gli autoveicoli, le autovetture, gli autocaravan, i motoveicoli e i ciclomotori concessi anche in uso promiscuo, gli alloggi, i buoni pasto, i tablet e gli smartphone.
  • Novità per i buoni pasto
  • sono utilizzabili anche presso i supermercati, gli ipermercati e gli agriturismi;
  • possono essere utilizzati in contemporanea più tagliandi fino ad un numero massimo di otto per ogni impiego;
  • possono essere fruiti anche a distanza di mesi dal ricevimento e comunque entro il termine di scadenza indicato sul buono;
  • possono fruirne anche i lavoratori dipendenti a part time e i collaboratori.

In generale il legislatore ha riservato un trattamento favorevole relativamente agli effetti fiscali e contributivi, per i compensi in natura (c.d. fringe benefit) corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori. Le regole di tassazione dei compensi tassabili sono variabili in relazione alla categoria di fringe benefit preso in considerazione.

E’ opportuno distinguere il trattamento tributario dei benefici tassabili in capo al lavoratore rispetto a quello in capo al datore di lavoro o committente.

Il fringe benefit determina in capo al percettore lavoratore subordinato, un reddito di lavoro dipendente, tenendo presente che occorre fare riferimento al momento in cui il bene o il servizio escono dalla disponibilità del datore di lavoro per entrare nella sfera patrimoniale del lavoratore.

In capo al datore di lavoro, i compensi tassabili configurano delle spese per prestazioni da lavoro dipendente deducibili in sede di quantificazione del reddito d’impresa.

Auto e motoveicoli concessi ad uso promiscuo

La concessione dell’auto ai dipendenti fa emergere un compenso in natura che corrisponde convenzionalmente ad una percorrenza annua di km. 4.500 (30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km), tenendo conto del costo chilometrico di esercizio.

E’ anche previsto che il dipendente possa pagare o meno un importo per l’utilizzo del veicolo aziendale.

Nella prima ipotesi l’impresa emetterà fattura, nella seconda ipotesi l’ammontare forfetario si considera reddito di lavoro dipendente e parteciperà alla formazione del reddito del dipendente, a prescindere dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza che il lavoratore effettua.

Se l’impresa addebita gli importi al dipendente con emissione di fattura in base alle tariffe ACI (costo chilometrico di esercizio), possono essere adottati due metodi di calcolo:

  • a schede analitiche;
  • a forfait.

Con il primo metodo viene compilata dal dipendente una scheda mensile, dove si annoteranno i chilometri percorsi per motivi extraaziendali, che verranno addebitati in fattura in base alle tariffe ACI; l’ammontare degli addebiti al dipendente è calcolato in proporzione ai giorni non lavorativi in cui l’auto si usa per motivi personali.

Con il metodo a forfait, si addebita al lavoratore un importo forfetario per l’uso personale dell’auto al dipendente.

Per stabilire l’importo da sottoporre a tassazione in caso di uso promiscuo del veicolo a motore, occorre fare riferimento al costo totale di percorrenza esposto e pertanto, in sede di calcolo del benefit, si assume il valore convenzionalmente attribuito ai 4.500 km, detraendo dal reddito del lavoratore, gli eventuali importi restituiti all’impresa o da questa trattenuti in busta paga.

Inoltre, tenuto conto che il forfait comprende tutte le voci di spesa, il datore di lavoro deve rimborsare a piè di lista tutte le note spese che presenta il dipendente, in base alle carte carburante in dotazione al veicolo, anche se concernono viaggi effettuati per l’azienda oppure a titolo personale.

 

Deducibilità

Il T.U.I.R. (art. 164, co. 1, lett. b-bis) prevede la deducibilità delle spese auto per i datore di lavoro, nella misura del 70%, non rilevando la durata del periodo di possesso del veicolo da parte del dipendente.

L’impresa può portare in deduzione dal proprio reddito unicamente l’ammontare pari al fringe benefit sottoposto a tassazione in capo al dipendente.

Se il dipendente versa delle somme per l’utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il costo sostenuto dall’impresa, tali somme, da un lato, vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente e dall’altro, concorrono a formare il reddito dell’impresa.

L’impresa è libera di farsi rimborsare le spese relative all’utilizzo privato nei giorni di sabato e domenica o durante le ferie, emettendo fattura con Iva ordinaria sul dipendente e tenendo presente che le tariffe ACI sono già comprensive di Iva.

 

Tabelle ACI

Il costo convenzionale del fringe benefit è contenuto in apposite tabelle nazionali elaborate entro il 30 novembre di ogni anno dall’ACI, e comunicate annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Il costo si commisura al periodo dell’anno durante il quale al lavoratore è concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato al lavoratore, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

 

Immobili in locazione, uso o comodato

In caso di assegnazione di immobili, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra la rendita catastale effettiva, aumentata di tutte le spese inerenti l’immobile (utenze, spese condominiali, utenze non a carico dell’utilizzatore) e la somma corrisposta dal dipendente per il godimento del fabbricato stesso.

Qualora il fabbricato viene concesso al dipendente in relazione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, viene computato il 30% di tale differenza.

Se il fabbricato non soggiace all’obbligo di iscrizione in Catasto (fabbricato situato all’estero), partecipa al reddito la differenza tra il canone di locazione determinato in regime vincolistico (o, in mancanza, in regime di libero mercato) e l’ammontare pagato dal dipendente per l’utilizzo del fabbricato.

Dal punto di vista del datore di lavoro, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono ammessi in deduzione per un ammontare non superiore a quello che costituisce reddito in natura per il dipendente.

I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione relativi a fabbricati dati in uso a dipendenti, anche stranieri, che abbiano trasferito la loro residenza nel comune in cui prestano l’attività, sono interamente deducibili nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e nei due successivi.

I canoni di locazione o leasing e le spese per il funzionamento delle strutture ricettive sono indeducibili, a meno che tali strutture non siano destinate a servizi di mensa per la generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio per dipendenti in trasferta temporanea.

 

Idonea documentazione per i fringe benefit

Ai fini fiscali, ma anche per quelli previdenziali, è necessario attestare l’utilizzo dei fringe benefits tramite una idonea documentazione da valutare volta per volta a seconda della tipologia di compenso in natura corrisposto.

La documentazione probatoria deve attestare che il soggetto si è avvalso del beneficio in natura per giustificare l’assoggettamento o meno a tassazione e a contribuzione in capo all’utilizzatore e la deducibilità o meno del relativo valore in capo al datore di lavoro o committente.

In tutti i casi costituiscono un valido documento giustificativo l’inserimento di un’apposita clausola nel contratto di lavoro stipulato tra le parti, e la lettera di incarico allo svolgimento di una determinata missione.

Nel caso delle auto aziendali:

  • il datore di lavoro deve predisporre una lettera di autorizzazione scritta al suo utilizzo, conservare la fattura di acquisto (auto di proprietà) o di noleggio/leasing (auto in noleggio o leasing) e l’estratto conto della carta di credito eventualmente utilizzata dal dipendente,
  • il dipendente dovrà consegnare al datore di lavoro le carte carburanti e le fatture di acquisto per le riparazioni/manutenzioni auto e le eventuali ricevute della carta di credito utilizzata.

 

I buoni pasto

I dipendenti possono accedere al servizio mensa, avvalendosi di prestazioni sostitutive (buoni pasto o ticket restaurant, servizio ristorante in esercizi convenzionati).

Nello specifico i buoni pasto sono dei documenti di legittimazione, emessi o in forma cartacea o elettronica, che svolgono la funzione di strumento di pagamento da utilizzare negli esercizi convenzionati in cambio della somministrazione di alimenti o bevande o della cessione di prodotti alimentari.

Il titolare del buono pasto acquisisce il diritto di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un ammontare pari al valore facciale che corrisponde al valore della prestazione indicato nel buono, mentre l’esercizio convenzionato a cui è ceduto il buono dispone del mezzo per provare nei confronti della società emittente l’avvenuta prestazione di somministrazione di pasti o prodotti alimentari.

I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale del buono, hanno un valore individuale variabile, non sono cedibili ne cumulabili oltre il limite di otto tagliandi ne commercializzabili ne convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; tali vincoli vanno riportati espressamente sul tagliando dei buoni.

I buoni pasto sono equiparabili ai compensi in denaro e non alle erogazioni in natura e, pertanto, non sono convertibili in denaro, ma vi è la possibilità di integrarli con denaro se il valore dei buoni impiegati sia inferiore al costo dei prodotti alimentari acquistati.

I buoni sono veri e propri compensi corrisposti ai dipendenti, non partecipano al reddito del dipendente fino all’importo di 5,29 euro al giorno (se erogati in forma cartacea) ovvero di 7 euro al giorno (se erogati in forma elettronica), purché i benefici siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori e sempre che siano corrisposti nella misura di uno per ogni giorno effettivamente lavorato, ad esclusione dei giorni nei quali sono stati prestati servizi di mensa o indennità sostitutive di mensa esclusi dall’imposizione tributaria e previdenziale.

L’importo del valore nominale del ticket eccedente il limite anzidetto non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia annuale di 258,23 euro valida per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.

Tale limite va verificato rispetto al valore nominale del ticket restaurant, che non costituisce un’erogazione in natura e, quindi, non può essere computato nella franchigia di esenzione di 258,23 euro.

Caratteristiche dei buoni pasto

L’assegnazione del buono pasto non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, salvo espressa previsione del CCNL applicato, ovvero dell’accordo o regolamento aziendale.

Destinatari del buono sono:

  • il lavoratore subordinato;
  • il soggetto con un rapporto di collaborazione in regime di parasubordinazione (collaboratori coordinati e continuativi) ai quali, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto.

Relativamente alle caratteristiche dei buoni, secondo quanto previsto dal D.M. n. 122 del 7 giugno 2017, è previsto che gli stessi:

  • consentano al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore del buono;
  • consentano all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • siano utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non siano cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • siano utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

 

I buoni in formato cartaceo dovranno contenere:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  • il valore facciale in valuta corrente;
  • il termine temporale di utilizzo;
  • uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.

 

I buoni gestiti in modalità elettronica, dovranno invece riportare:

  • le indicazioni relative ai primi quattro punti per i buoni in formato cartaceo;
  • l’abbinamento elettronico degli stessi buoni all’azienda e al lavoratore beneficiario in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
  • la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato;
  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
  • la dicitura elettronico.

Rispetto alla previgente normativa, adesso i buoni pasto sono cumulabili nel limite di otto buoni (tenendo sempre fermo il principio che non potranno essere utilizzati buoni in numero superiore alle giornate di lavoro prestate nel mese).

La precedente disciplina limitava l’utilizzo di un singolo “ticket” per ogni giornata lavorativa.

 

La gestione dei buoni pasto

Il decreto n. 122/2017, nel garantire la libera concorrenza ed un efficiente uso del servizio, individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio, oltre che a definire i contenuti degli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto stessi e i titolari degli esercizi convenzionati.

Il provvedimento stabilisce che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato esclusivamente dai soggetti legittimati ad esercitare:

  • la somministrazione di alimenti e bevande;
  • l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
  • la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
  • la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’ art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • nell’ambito dell’attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
  • nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, da parte di imprenditori ittici;
  • la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

Il decreto fornisce inoltre chiarimenti e prescrizioni sul contenuto e sulla validità della contrattazione tra titolari degli esercizi abilitati e società di emissione dei buoni.

Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili dovranno contenere i seguenti elementi:

  • la durata del contratto;
  • le condizioni anche economiche;
  • il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
  • le clausole di utilizzabilità del buono pasto;
  • l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
  • il termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;
  • il termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
  • l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l’espletamento di servizi aggiuntivi offerti.

 

Trattamento fiscale

Secondo le previsioni del TUIR (Art. 51, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
  • quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro elevato a 7,00, euro per i soli buoni in formato elettronico;
  • le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Qualora il valore del singolo buono pasto superi i suddetti limiti di esenzione, la quota eccedente dovrà essere assoggettata a prelievo contributivo e fiscale.

Inoltre se nell’arco di un mese venga assegnato un numero di buoni pasto superiore ai giorni di effettiva prestazione lavorativa, il valore in eccesso costituirà reddito di lavoro dipendente imponibile.

 

Quadro Normativo
Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Legge n. 232 del 11 dicembre 2016

News

Il regime di cassa per le imprese minori

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In questo articolo:

  • La soglia dei ricavi
  • La gestione del passaggio al regime per cassa
  • Effettuazione della scelta (Opzione)
  • L’uscita dal regime per cassa
  • Determinazione del reddito
  • Gestione delle rimanenze e accesso al regime di cassa
  • Gestione contabile del regime di cassa
  • Tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti
  • Tenuta dei registri Iva “integrati”
  • L’opzione per l’“appiattimento” sulle registrazioni Iva
  • Redazione dell’inventario

 

La gestione contabile del regime

La Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha introdotto delle novità per quanto concerne la modalità di determinazione del reddito delle imprese minori. Nel nuovo regime previsto dal nuovo articolo 66 del Tuir (parzialmente riformulato), basato sul principio di cassa, permangono alcune deroghe al regime di cassa “puro”, in quanto la stessa norma richiama, per alcuni componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, la specifica disciplina del Tuir, rendendo operante per tali componenti il criterio di competenza.

Il regime per cassa è un regime naturale che si applica alle imprese minori, se queste non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Dal punto di vista dei soggetti interessati abbiamo:

le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir.

Rientrano anche:

le imprese familiari;
le aziende coniugali;
le società di armamento;
le società di fatto;
gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
i contribuenti che applicano il regime forfetario.

I soggetti che hanno le caratteristiche per applicare il citato regime agevolato (forfetario), accedono automaticamente, mentre l’eventuale volontà di applicazione del regime ordinario deve essere manifestata, oltre che con un comportamento concludente, anche con l’opzione nel quadro VO della dichiarazione.

La soglia dei ricavi

Le soglie dei ricavi, fissate dal D.P.R. n. 600/1973 (articolo 18 – comma 1), non hanno subito modifiche e sono di:

400.000,00 euro per prestazione di servizi;
700.000,00 euro per le altre attività.

I ricavi vanno individuati in base agli articoli 57 e 85 del Tuir e, pertanto, si considerano:

i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni;
i mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
le assegnazioni dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’impresa;
i contributi in conto esercizio a norma di legge.

Se l’impresa effettua contemporaneamente attività di prestazioni di servizi e altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata, è necessario fare riferimento al limite relativo:

alle attività diverse da quelle di servizi, se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
all’attività prevalente, se i ricavi sono annotati distintamente.

Normalmente è necessario far riferimento ai ricavi dell’anno precedente e, per i soggetti che avviano l’attività nel 2017, è necessario fare riferimento ai ricavi che si prevede di realizzare nell’esercizio, procedendo a ragguagliarli ad anno.

NB! – Non è invece applicabile il regime di contabilità semplificata alle società di capitali (Srl, Srls e Spa) e ad altri soggetti Ires.

La gestione del passaggio al regime per cassa

Chi dal 2017 effettua il passaggio al regime per cassa, operativamente transita, relativamente alla determinazione del reddito, dal criterio di competenza ad un criterio misto cassa-competenza. Tale situazione potrebbe far scaturire delle anomalie tra le quali ad esempio:

le fatture da emettere 2016 incassate nel 2017, che rileverebbero come ricavo in entrambi i periodi d’imposta;
l’incasso di anticipi nel 2016, a fronte di cessioni di beni consegnati nel 2017, comporterebbe l’assenza di tassazione in entrambi gli anni;
le fatture da ricevere 2016, pagate nel 2017 per le quali si verificherebbe una duplicazione di costi;
il pagamento di anticipi nel 2016 a fronte di acquisti di beni consegnati nel 2017, nel qual caso il costo non verrebbe dedotto.

Vi è un “correttivo” previsto nell’art. 1, comma 19, della legge n. 232/2016, per evitare che il transito dal regime di competenza al regime di cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

In particolare, per evitare salti o duplicazioni d’imposta, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 13 aprile 2017 ha osservato che il principio vale sia nel caso in cui un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, che in quello in cui i componenti reddituali non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”.

In quest’ultimo caso, secondo le Entrate, al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.

NB! – Una tale situazione potrebbe significare che un’eventuale plusvalenza realizzata nel 2016, qualora rateizzata, continuerà a concorrere alla formazione del reddito in base al piano di rateazione prescelto.

Dal momento che la gestione delle partite sospese è alquanto delicata, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato l’opportunità di mantenere una evidenza extra-contabile delle componenti reddituali che, per effetto del mutato criterio di imputazione temporale, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta in regime di cassa, in quanto hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” (ovvero di competenza) e viceversa.

Effettuazione della scelta (Opzione)

L’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta, o di regimi contabili, si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (art. 1 del D.P.R. n. 442/1997).

Il successivo art. 3 prevede che l’opzione di cui all’art. 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione:

almeno per un triennio;
e per un anno nel caso di regimi contabili.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

In base a tale impostazione, i soggetti, che nel passato dovessero aver esercitato delle opzioni per un regime di determinazione dell’imposta (non naturale), risulterebbero vincolati alla sua concreta applicazione almeno per tre anni.

Tuttavia l’articolo 1 del D.P.R. n. 442/1997 consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori dal 2017, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di azionare la clausola contenuta nel citato articolo 1, potendo, così, i soggetti che nel 2017 hanno in corso opzioni vincolanti, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa.

L’uscita dal regime per cassa

L’uscita dal regime di cassa avviene al verificarsi di due situazioni:

per superamento dei limiti imposti dal comma 1 dell’articolo 18, del D.P.R. n. 600/1973;
per opzione per il regime ordinario.

Per disapplicare il regime per cassa, pur non avendo superato i limiti di legge, si deve necessariamente adottare la contabilità ordinaria, a partire dall’inizio dell’anno (comportamento concludente), e poi manifestare l’opzione con la compilazione dell’apposito rigo del quadro VO.

L’opzione, secondo l’attuale art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il vincolo triennale riproposto anche nella versione novellata della norma pare, quindi, in conflitto con quello previsto dall’art. 3. del D.P.R. n. 442/1997.

Sulla questione era stato osservato dal MEF che, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 442/1997, dovevano “ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni in quanto, alla luce della nuova disciplina, le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione affermando che “l’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ai sensi del comma 8 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata ”.

Determinazione del reddito

I componenti reddituali che rilevano in funzione del criterio di cassa sono quelli:

individuati nel primo periodo del comma 1 dell’art. 66 del Tuir;
individuati nelle norme espressamente richiamate dall’art. 66 del Tuir che invocano il principio di cassa;
derivanti dallo storno o integrazione di componenti, positivi o negativi, che concorrono a determinare il reddito per cassa.

Nel primo gruppo di componenti reddituali troveremo i ricavi di cui all’articolo 85 del Tuir, i dividendi e gli interessi di cui all’articolo 89 del Tuir e le spese, diverse da quelle per cui si applica la competenza per effetto del richiamo delle relative norme del Tuir.

Nella citata circolare 11 del 2017, l’Agenzia evidenzia che il criterio di cassa risulta applicabile anche:

ai costi riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quali ad esempio i canoni derivanti da contratti di locazione immobiliare;
agli eventuali versamenti effettuati e/o corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

Sono stati soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell’articolo 66 del Tuir, che consentivano ai soggetti in contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta e di importo non superiore a euro 1.000, nell’esercizio di ricevimento del documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi, come previsto ordinariamente dall’articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir.

Una simile previsione, come sottolineato nella relazione illustrativa alla disposizione, non ha più ragion d’essere in un regime per cassa.

Gestione delle rimanenze e accesso al regime di cassa

Sempre la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 13 aprile 2017, si occupa della gestione dell’impatto delle rimanenze in occasione dell’ingresso nel regime di cassa, con provenienza da quello di competenza.

L’articolo 1, comma 18, della legge 232/2016 prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente (secondo il principio della competenza) siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

La disposizione trova applicazione, come confermato dalle Entrate, oltre che in sede di prima operatività del regime, anche nel caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, con riferimento genericamente alle “rimanenze finali” e, pertanto, la stessa si rende applicabile:

alle rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale;
alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale;
alle rimanenze di titoli.

Dal punto di vista reddituale l’obbligo di deduzione delle rimanenze pregresse nel primo esercizio di esordio del regime di cassa, può produrre degli effetti “indesiderati” nel comparto fiscale.

L’imputazione integrale del costo nel periodo 2017 potrebbe determinare una drastica riduzione, se non un azzeramento dell’imponibile di tale anno, tenendo anche in considerazione l’effetto “cumulo” che si produrrà per effetto degli ulteriori costi sostenuti nel 2017, magari accompagnato dalla scarsità di ricavi del medesimo periodo.

Inoltre, ammesso che non ci si trovi in una situazione di “incapienza” reddituale, si verificherà in ogni caso una drastica riduzione dell’imponibile e sarà difficoltoso spiegare agli interlocutori del mondo finanziario la motivazione tecnica di tale risultato, con la conseguenza che si potranno produrre ripercussioni in termini di rating bancario e, per connessione, di costo del denaro ottenuto a prestito.

Le complicazioni connesse alle rimanenze finali si pongono anche nel caso di fuoriuscita dal regime di cassa e di ingresso nel regime di competenza. Tale situazione potrà verificarsi solo per il futuro e, quindi, come minimo, a decorrere dal periodo 2018.

Gestione contabile del regime di cassa

L’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 nella sua versione rivisitata, fornisce la possibilità di assolvere agli obblighi contabili secondo una delle seguenti tre alternative:

istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.

Il primo e il secondo metodo presuppongono che si sia in grado di conoscere effettivamente la propria situazione degli incassi e dei pagamenti, compilando una prima nota del tutto simile a quella utilizzata dai soggetti in contabilità ordinaria.

Il terzo metodo si fonda su una presunzione assoluta, che fa coincidere il momento della registrazione del documento con quella del verificarsi dell’aspetto finanziario.

Tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti

Uno dei possibili metodi di impostazione della contabilità di un contribuente in contabilità semplificata è quello che effettua un vero e proprio censimento di tutte le operazioni di incasso dei ricavi e di pagamento dei costi.

Viene stabilita anche la sede ove effettuare tali rilevazioni, individuata in appositi registri ai fini delle imposte sul reddito.

Non vengono tuttavia stabiliti particolari requisiti per tali libri, con la conseguenza che ai medesimi si applichino le regole della ordinata contabilità.

È previsto il contenuto minimo delle informazioni, distintamente per gli incassi e i pagamenti. Dalla lettura della circolare 11 emergono due elementi fondamentali cui debbono rispondere le scritture:

l’ordine cronologico, al fine di collocare correttamente nel tempo le operazioni finanziarie rilevanti;
l’esplicitazione del riferimento anagrafico della controparte dell’operazione.

Con riferimento alla registrazione dei ricavi, è previsto che deve essere annotato, cronologicamente, per ciascun incasso:

il relativo importo;
le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (l’obbligo si ritiene assolto con l’indicazione del codice fiscale del cliente);
gli estremi della fattura o di altro documento emesso.

La circolare 11/E si sofferma poi sulle annotazioni necessarie per la rilevazione dei costi di periodo; in particolare, è previsto che per ciascuna spesa devono essere fornite (oltre all’importo delle spesa) le indicazioni relative:

alle generalità, indirizzo e Comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (l’obbligo si ritiene assolto con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);
agli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l’avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini Iva l’emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, stante il riferimento alla cronologia delle annotazioni, la disposizione dell’articolo 22 del DPR 600/1973, secondo cui:

“le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.

Tale criterio è pertinente per gli elementi che rilevano con il criterio di cassa, mentre non risulta di aiuto per quelli che rilevano per competenza.

Tenuta dei registri Iva “integrati”

Per coloro che intendessero utilizzare un meccanismo di registrazione meno ancorato all’aspetto finanziario, sia pure rispondente al criterio di cassa, la norma offre una seconda alternativa, fondata sullo sfruttamento delle annotazioni già obbligatorie ai fini dell’Iva.

Il comma 4 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 prevede che i registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri incassi e pagamenti, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

Inoltre, tale secondo metodo può essere esplicitato in due differenti declinazioni:

registri Iva integrati con le annotazioni degli incassi e pagamenti;
registri Iva integrati con la sola annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Ai fini di un opportuno coordinamento, al momento dell’incasso o del pagamento (avvenuti in un diverso periodo di imposta rispetto a quello di annotazione del documento ai fini Iva), i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, indicando gli estremi del documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Come per il passato, dunque, i registri tenuti ai fini Iva possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, a condizione che siano annotate le operazioni non Iva rilevanti ai fini del reddito.

L’opzione per l’“appiattimento” sulle registrazioni Iva

Il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 permette al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale:

il ricavo si intende incassato;
e il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

NB! – Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le consuete modalità

Tale metodo di assolvimento degli obblighi contabili appare, per molti contribuenti, la soluzione migliore, in quanto esonera completamente dall’obbligo di osservazione finanziaria delle dinamiche di incasso e pagamento.

Tuttavia, tale metodo rende di fatto non operativi i benefici del regime di cassa, primo fra tutti quello di non dover tassare dei ricavi cui non è seguito il relativo incasso.

L’opzione può essere effettuata:

da tutti i soggetti Iva, a condizione che tale opzione sia effettuata;
a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiacciono.

che la scelta è concessa ai soli “soggetti Iva”, l’Agenzia ritiene che la medesima non sia fruibile per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva, come ad esempio i soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, considerati ai fini Iva territori extra UE.

Tale opzione è vincolante per il contribuente per almeno un triennio e si esercita secondo le regole generali stabilite dal D.P.R. 442/1997:

il contribuente si comporta sin dall’inizio dell’anno secondo la scelta che intende effettuare;
tale comportamento concludente è il primo indizio fornito all’Agenzia in merito alla modalità di registrazione che si intende seguire;
nella dichiarazione annuale Iva dell’anno a decorrere dal quale si è già applicata l’opzione, si dovrà manifestare la scelta nel quadro VO, barrando l’apposita casella;
se ci si dimentica di esplicitare la conferma dell’opzione, il regime di annotazione è comunque validamente applicato, è tuttavia prevista una sanzione per il mancato assolvimento dell’onere.

NB! – Per i documenti emessi, la circolare 11/E/2017 conferma l’assoluta rilevanza della data di annotazione del documento, a prescindere dalla connotazione dell’operazione ai fini Iva.

Redazione dell’inventario

In riferimento alla redazione dell’inventario di fine anno, con l’indicazione della natura del bene, della quantità e del valore la dottrina ha fornito risposte differenziate, mentre l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata ancora.

Secondo una prima interpretazione, i soggetti che applicano il regime semplificato di cassa non debbono redigere l’inventario.

Tale conclusione deriverebbe dalla circostanza che la voce delle rimanenze non ha più alcuna rilevanza nella determinazione del reddito.

L’assenza della ricostruzione di quantità e valori determinerebbe una sorta di impossibilità di eseguire (per l’Agenzia delle Entrate) accertamenti fondati su elementi contabili e dati presuntivi connessi al ricarico, ai consumi medi, ecc..

In tal senso, il regime di cassa acquisirebbe una forte attrattiva, in quanto determinerebbe una sorta di protezione del contribuente verso le “attenzioni” dell’Agenzia delle Entrate.

Tale prima tesi è stata però affiancata da una posizione più cauta in merito all’abrogazione dell’obbligo di redazione dell’inventario.

Si è evidenziata la differenza esistente tra la mancata partecipazione di un componente al reddito del periodo e la sussistenza di determinati obblighi contabili.

Si riscontra, infatti, che l’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 600/1973 continua a prevedere, anche nel nuovo testo modificato dalla disposizione che introduce il regime di cassa, che i contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata “sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

Tale ultimo inciso che richiama l’attualità di altri obblighi contabili diversi da quelli provenienti dal D.P.R. 600/1973, porterebbe a evocare il contenuto di almeno due disposizioni:

l’articolo 9 del D.L. 69/1989, disciplinante modalità di effettuazione delle annotazioni sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario;
l’articolo 2 del DM 2 maggio 1989, disposizione attuativa del D.L. 69/1989, che ricalca la medesima previsione di cui sopra.

Secondo questa tesi potrebbe essere superficiale affermare la (certa) abrogazione dell’obbligo dell’inventario, risultando più cauto attendere le eventuali disposizioni attuative del decreto ministeriale previsto dalla legge di bilancio 2017.

 

Quadro Normativo

Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 13 aprile 2017

Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016

Legge n. 232 del 11 dicembre 2016

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR)

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997

Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997